IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche: a) le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualita' non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto; b) il recipiente e' costituito: da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavita' rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi e' lo stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione; c) la pressione massima di esercizio del recipiente e' inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacita' del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l; d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 C per i recipienti in acciaio e 100 C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosita' puo' causare una emissione di radioattivita', quelli appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili, nonche' gli estintori.