IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 56 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 
90/488/CEE  del  Consiglio,  in  materia  di  recipienti  semplici  a
pressione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati  fabbricati
in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a  0,5
bar, destinati a contenere aria o azoto e  non  destinati  ad  essere
esposti alla fiamma, di seguito indicati come "recipienti"  e  aventi
le seguenti caratteristiche: 
    a) le parti e gli elementi  di  assemblaggio  che  contribuiscono
alla resistenza del recipiente  alla  pressione  sono  fabbricati  in
acciaio di qualita' non legato, in alluminio  non  legato  oppure  in
lega di alluminio ricotto; 
    b) il recipiente e' costituito: 
    da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa  da  due
fondi bombati con la concavita' rivolta verso l'interno e/o da  fondi
piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi e' lo stesso della parte
cilindrica; 
    oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione; 
    c) la pressione massima di esercizio del recipiente e' inferiore 
    o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la  capacita'
del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l; 
    d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a
-50 ›C  e  la  temperatura  massima  di  esercizio  non  deve  essere
superiore a 300 ›C per i  recipienti  in  acciaio  e  100  ›C  per  i
recipienti in alluminio o lega di alluminio. 
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente  decreto  i
recipienti  appositamente  previsti  per  impieghi  nucleari  la  cui
difettosita' puo' causare una  emissione  di  radioattivita',  quelli
appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o
aeromobili, nonche' gli estintori.